Decade davvero la garanzia?

Rubrica: Incominciamo a parlare di automobili -13-

Titolo o argomento: Decade davvero la garanzia?

In concessionaria mi hanno detto che se non riporto la moto / auto da loro per i tagliandi decade la Garanzia. E’ vero?

NO, NON è ASSOLUTAMENTE VERO!!!

Dalla entrata in vigore del Regolamento CE 1400/2002, conosciuta come “Direttiva Monti”, le riparazioni e le sostituzioni possono essere effettuate presso qualsiasi operatore senza perdere la Garanzia Ufficiale della Casa madre.

La mia esperienza personale

Ho acquistato più di una moto Aprilia presso un concessionario di inaffidabile fama. Questo solo perchè mi sarei dovuto spostare “fuori” per effettuare l’acquisto da altre parti. Siccome si trattava di una 250 2 tempi spinta, il titolare se la rideva e mi faceva capire che sarei stato sempre alla loro assistenza (ed infatti per la maggior parte delle persone che conosco che hanno acquistato la moto lì, così è stato). Così io simpaticamente (visto l’affronto) gli ho detto:”La vedi ‘sta moto? Guardala bene perchè non la vedi più!” E lui replicò dicendo che sarebbe decaduta la garanzia ecc ecc. Niente di più falso. Dopo un centinaio di chilometri di percorrenza il motorino passo passo che regola le valvole di scarico si rompe. Cosa strana. Disponendo noi del blog di un’officina laboratorio (Ralph DTE Automotive & Motorsport | www.ralph-dte.net) ed essendo, chi si occupa del reparto motori, qualificato, abbiamo proceduto allo smontaggio ed al controllo del pezzo. Risultato: è emerso che il concessionario aveva manomesso i cavi che partono dal motorino passo passo e raggiungono i comandi delle valvole di scarico. La casa li tende lasciando un certo gioco, mentre il concessionario li ha tirati con molta forza piegando l’alberino del motorino delle valvole RAVE. Ho chiamato l’Aprilia e sono stati davvero molto molto professionali. Mi hanno inviato il componente tramite il concessionario (GRATIS in GARANZIA) e non mi hanno obbligato a sostituirlo presso di lui. La Garanzia non è decaduta e la moto è andata sempre bene. Davvero molto bene. Penso di essere uno dei pochi che pur disponendo sempre e solo di moto 2 tempi, non ha mai avuto problemi di rotture o affidabilità.
Ai comportamenti di certe concessionarie le case dovrebbero porre molta attenzione. Eh già perchè forse molte case non considerano che se un concessionario imbroglia un cliente, spesso il cliente stesso che non se ne intende (non è obbligato a intendersene) dà la colpa all’auto/moto scelta e impreca brutte parole contro le case madri. Risultato se non fossi stato motorista anche io avrei creduto che l’Aprilia RS 250 fosse un pessimo prodotto poco affidabile. Invece non è affatto vero, anzi… tutto il contrario.

Direttiva Monti – Regolamento europeo 1400

Lo scopo della direttiva, tradotta in un regolamento europeo vincolante per tutti i paesi della Comunità Europea, è sostanzialmente contrastare le pratiche che limitano la possibilità dei consumatori di scegliere i propri fornitori.

Nel tempo la concorrenza tra i fabbricanti ha portato a concentrare l’attenzione del mercato sul prezzo e le condizioni d’acquisto obbligando i consumatori ad utilizzare le officine autorizzate per la manutenzione ordinaria.

In sostanza i costruttori hanno potuto spostare parte dei ricavi dalla vendita al servizio obbligando i clienti all’acquisto dei ricambi di consumo a prezzi d’affezione al di fuori di ogni concorrenza.

Paradossalmente il prolungamento a due anni della garanzia ha rinforzato questa pratica.
Con la direttiva Monti si può acquistare l’auto dove si preferisce e far eseguire la necessaria manutenzione dove meglio si crede purché l’officina scelta risponda a precisi requisiti, disponga delle informazioni della casa ed utilizzi ricambi originali o di qualità corrispondente, senza che possa essere negata, al cliente, l’applicazione della Garanzia del Costruttore in caso di necessità.

Prima della entrata in vigore del Regolamento 1400 (Direttiva Monti), il Consumatore doveva sottostare a precisi vincoli per la manutenzione ordinaria, con costi fissati dalla Casa; se anche un semplice tagliando veniva effettuato al di fuori della rete di Officine autorizzate, la Casa e per essa le Officine autorizzate, avrebbero negato l’applicazione della garanzia per qualsiasi pezzo.

Questa “tradizione”, a tutto vantaggio delle Case e delle Officine da esse stesse autorizzate, è stata giudicata dalla Comunità Europea in contrasto con la libera concorrenza, ed è stato, quindi, introdotto il Regolamento 1400.

Le innovazioni del Regolamento 1400 e del D.Lgs. 24 hanno, come finalità primaria, la tutela del Consumatore nei riguardi del godimento della Garanzia di buon funzionamento rilasciata dalla Casa costruttrice del Veicolo.

Oggi il Consumatore può scegliere la soluzione più conveniente per lui, beneficiando della concorrenza tra le Officine delle reti ufficiali delle Case e quelle indipendenti, purché qualificate.

Questo articolo vi indica i nuovi diritti e come fare per trarne il dovuto vantaggio.

Concetti della Direttiva Monti

La Direttiva stabilisce, sostanzialmente, che le limitazioni imposte dai Costruttori nel subordinare l’applicazione della garanzia sul “Nuovo” sono illegali. In dettaglio:

Il diritto dell’Officina Generica ad acquisire “Parti di ricambio del Costruttore auto” presso la rete del Costruttore.
Il diritto dell’Officina di usare “Parti Ricambio Originali”, fornite cioè dal costruttore delle parti stesse su specifiche della Casa automobilistica.
Il diritto dell’Officina di utilizzare “Parti di qualità corrispondente (conformi)”, fornite quindi da costruttori indipendenti che certificano la conformità delle parti di ricambio in relazione alle specifiche originali ed al livello di qualità prescritto dalla casa automobilistica.
Il diritto delle Officine di procurarsi tali parti anche da canali commerciali indipendenti e competitivi.
Il diritto del consumatore di effettuare interventi di manutenzione ordinaria, anche durante il periodo di garanzia, presso officine di sua scelta, purché qualificate.
Il diritto del venditore e/o del consumatore dell’auto di effettuare interventi di riparazione o montaggio di accessori, presso officine di sua fiducia. E’ chiaro che un officina, non appartenente alla rete di assistenza del costruttore, non può fornire parti e manodopera gratuitamente, mentre il consumatore deve operare nel quadro del D.Lgs.24 e può esercitare, in alcuni casi, il diritto di regresso verso il venditore; tuttavia la casa non può più far decadere la garanzia sul veicolo a causa di singoli interventi su parti difettose effettuate da officine non autorizzate, che rimangono responsabili verso il consumatore delle parti fornite secondo i termini del D.Lgs.24.
Il diritto delle Officine di accedere alle informazioni tecniche relative a manutenzione, riparazione e servizio (es. istruzioni di smontaggio, strumentazione specifica,formazione tecnica etc) rilasciate dalla casa automobilistica, alle stesse condizioni praticate alle officine “autorizzate”. La effettuazione di operazioni relative a richiami formali del costruttore deve essere svolta nell’ambito della rete di officine autorizzate. Quindi il Consumatore può scegliere liberamente il venditore più conveniente, senza doversi preoccupare della garanzia di buon funzionamento che il Costruttore DEVE riconoscere, indipendentemente dal venditore.
Il Consumatore può rivolgersi dove meglio crede per la manutenzione ordinaria e per la installazione di equipaggiamenti after market, senza che il costruttore possa far decadere la garanzia.
La nozione di “Garanzia del Costruttore” o di buon funzionamento.
Il costruttore del veicolo si assumeva la responsabilità del buon funzionamento dell’intero veicolo acquistato dal Consumatore, riparando o sostituendo parti che si rivelassero difettose, tramite una Officina debitamente autorizzata che gestisse il rapporto “contrattuale “ tra il Consumatore ed il Costruttore.
Il Costruttore rispondeva delle Parti assemblate sul veicolo, indipendentemente dal fornitore delle medesime, comprese parti come batteria, pneumatici etc. L’intero modello della “garanzia” rifletteva una concezione del rapporto tra le parti dove il consumatore è cliente della casa automobilistica, raggiunto tramite la rete organizzata della casa stessa.
Oggi non è più così; il venditore è tenuto ad assicurare la garanzia sulle auto da lui vendute e risponde direttamente al consumatore di ogni difetto emerso nei 24 mesi seguenti la vendita (o di più se la casa pubblicizza garanzie estese per oltre 24 mesi).
Il costruttore, tipicamente, subordina la propria responsabilità sulle parti difettose all’effettuazione della manutenzione ordinaria, tipicamente strutturata in “tagliandi” da effettuarsi a percorrenza o scadenze temporali prescritte.
La nozione di Manutenzione Ordinaria
Per mantenere lo stato di efficienza previsto dalla casa automobilistica il veicolo deve essere sottoposto a periodiche ispezioni e sostituzioni di materiali di consumo. Durante queste fasi di ispezione le parti sottoposte ad usura vengono verificate e, se necessario, sostituite a pagamento; in caso di usura anomala (o di difetti di altre parti che causano tale anomala usura) l’officina deve segnalare tale necessità perché l’acquirente possa decidere il da farsi.
Durante il periodo di garanzia ovviamente l’acquirente richiederà l’applicazione della medesima.
L’aspetto rilevante della corretta manutenzione ordinaria è l’ ispezione sistematica del veicolo che è finalizzata a prevenire inconvenienti seri identificando difetti o anomalie in fase precoce. Questa è la ragione per cui la mancata effettuazione dei “tagliandi” è legittimamente ragione perché venga negata l’applicazione della garanzia da parte della casa automobilistica anche per parti apparentemente non direttamente coinvolte nei tagliandi. In effetti il contenuto delle operazioni relative ai “tagliandi” è descritto sommariamente nel “libretto d’uso e manutenzione” consegnato al consumatore insieme al veicolo ( il “cosa”), mentre le procedure di ispezione ed i criteri di valutazione dello stato d’usura etc (il “come”), sono riservati alla letteratura tecnica, circolari e quant’altro che la casa automobilistica riservava alla propria rete di assistenza. Oggi, con modalità diverse da casa a casa, tali informazioni sono obbligatoriamente rese disponibili anche agli operatori indipendenti.