Rubrica: Sogni il tuo brevetto? -3-
Titolo o argomento: Sogni il tuo brevetto?
Se il brevetto ti sembra qualcosa di lontano da ciò che pensavi o speravi di trovare come opzione di salvataggio della tua idea ti consigliamo di leggere il Regolamento (CE) n. 6/2002 del Consiglio, del 12 dicembre 2001, su disegni e modelli comunitari:
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32002R0006:IT:HTML
pare infatti che sia possibile (attenzione ha validità solo nella Comunità Europea) registrare da soli i propri modelli se rispettano determinati prerequisiti (riportati nel lunghissimo testo presente al link sopra) e se rispetti tutta una serie di regole… ma attenzione, il minimo errore e come probabilmente immaginate, tutto va a monte. Farsi seguire da un avvocato, meglio se un amico fidato che ha scelto questo tipo di studi, potrebbe essere la carta vincente per salvaguardare nel migliore dei modi l’idea, il lavoro, l’oggetto che vorreste registrare…
Uno stralcio del regolamento che trovate al link sopra:
DIRITTO DEI DISEGNI E MODELLI
Sezione 1
Requisiti per la protezione
Articolo 3
Definizioni
Ai fini del presente regolamento s’intende per:
a) “disegno o modello”: l’aspetto di un prodotto o di una sua parte quale risulta in particolare dalle caratteristiche delle linee, dei contorni, dei colori, della forma, della struttura superficiale e/o dei materiali del prodotto stesso e/o del suo ornamento;
b) “prodotto”: qualsiasi oggetto industriale o artigianale, comprese tra l’altro le componenti destinate ad essere assemblate per formare un prodotto complesso, gli imballaggi, le presentazioni, i simboli grafici e caratteri tipografici, esclusi i programmi per elaboratori;
c) “prodotto complesso”: un prodotto costituito da più componenti che possono esser sostituite consentendo lo smontaggio ed un nuovo montaggio del prodotto.
Articolo 4
Requisiti per la protezione
1. Un disegno o modello è protetto come disegno o modello comunitario se ed in quanto è nuovo e possiede un carattere individuale.
2. Il disegno o modello applicato ad un prodotto o incorporato in un prodotto che costituisce una componente di un prodotto complesso è considerato nuovo e dotato di carattere individuale soltanto se:
a) la componente, una volta incorporata nel prodotto complesso, rimane visibile durante la normale utilizzazione di quest’ultimo, e
b) le caratteristiche visibili della componente possiedono di per sé i requisiti di novità ed individualità.
3. Per “normale utilizzazione” a termini del paragrafo 2, lettera a) s’intende l’impiego da parte dell’utilizzatore finale, esclusi gli interventi di manutenzione, assistenza e riparazione.